Tolleranza del 2% su distanze e requisiti igienico-sanitari, attenzione alla data dei lavori

Le indicazioni delle linee guida del Mit mettono in relazione le tolleranze con le deroghe ai requisiti del Dm 5 luglio 1975

di Mariagrazia Barletta

La tolleranza del 2% sulle misure progettuali vale anche per le prescrizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari e si applica anche ai requisiti meno stringenti che il Salva casa ha introdotto con l'obiettivo di semplificare il recupero ai fini abitativi purché, però, l'asseverazione riguardi interventi realizzati dopo il 28 luglio 2024.

Lo chiarisce la circolare del ministero delle Infrastrutture contenente le indicazioni per interpretare le norme del Salva-casa. La circolare, dunque, mette a sistema due disposizioni.

La prima è data dall'articolo 24 con i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater con i quali il Salva-casa ha reso meno severi alcuni requisiti da rispettare per l'agibilità. Si tratta di facilitazioni che dovrebbero valere fino all'emanazione del Dm Salute cui è affidato il compito di delineare i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Il riferimento è al Dm Salute la cui emanazione era stata prevista nel lontano 2016 dal Dlgs "Scia due" (Dlgs 222 del 2016) che aveva assegnato al ministero 90 giorni per l'adozione. Termine scaduto l'11 marzo 2017.

Con le nuove facilitazioni introdotte dal Salva-casa nel campo dei requisiti igienico-sanitari - va ricordato - il tecnico potrà asseverare la sussistenza delle condizioni necessarie all'ottenimento dell'agibilità anche se i locali hanno un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, purché non si vada al di sotto dei 2,40 metri. Le semplificazioni si estendono anche ai micro-appartamenti che possono ottenere l'agibilità anche se hanno una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq fino al limite massimo di 20 metri quadrati per i monolocali e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per i bilocali.

Per poter asseverare le condizioni richieste ai fini dell'agibilità, anche in presenza dei più favorevoli limiti di superficie e di altezza introdotti dal Salva-casa in deroga al Dm 5 luglio 1975, è necessario che sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità secondo quanto previsto dal Dm 236 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche. Non solo, le nuove agevolazioni sono valide solo per locali che fanno parte di edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.

La seconda disposizione è rappresentata dall'articolo 34-bis, comma 1-ter, secondo cui lo scostamento del 2% rispetto alle misure progettuali vale anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

E allora: come si applica la tolleranza del 2% ai più favorevoli limiti di superficie e di altezza introdotti dal Salva-casa in deroga al Dm 5 luglio 1975? La circolare del Mit chiarisce che la tolleranza del 2% non può essere applicata ai casi di asseverazione relativi ad interventi realizzati prima della data di entrata in vigore del citato articolo 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, ossia prima del 28 luglio 2024.

Dunque, con riferimento agli edifici esistenti, la circolare individua due casi:

  • Se il progetto è redatto dopo il 28 luglio 2024, lo stesso potrà tenere conto delle nuove misure minime di cui all'articolo 24, commi 5-bis e ss. Di conseguenza, la soglia del 2 per cento verrà computata sui nuovi parametri;
  • Se, al contrario, il progetto sia stato redatto alla luce dei parametri previgenti al 28 luglio 2024, la difformità di quanto realizzato dovrà essere sempre rapportata alle misure minime vigenti ratione temporis, ossia vigenti al momento della realizzazione dell'intervento.

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