La mancata definizione della procedura di condono impedisce di ritenere accertata la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e senza di essa la Segnalazione certificata di agibilità non può perfezionarsi. È quanto affermano - in sintesi - i giudici del Tar Lazio con la sentenza 12059 del 1° luglio 2026.
Il Tribunale amministrativo si pronuncia sul ricorso di una società romana che ha presentato una Cila per la rimodulazione degli spazi interni di una porzione di fabbricato, seguita dalla Segnalazione certificata di agibilità. Dalla presentazione della Scag alla comunicazione di verifica della stessa trascorrono circa 8 mesi, senza che il comune adotti alcun provvedimento interdittivo o formuli contestazioni.
In seguito alle integrazioni documentali trasmesse dal ricorrente, il comune dichiara irricevibile e improcedibile la Sca, motivando tale decisione con la mancata definizione di due pratiche di condono edilizio presentate dalla società ricorrente e risultate pendenti. Secondo la ricorrente, però, tali pratiche riguarderebbero unità immobiliari del tutto diverse da quella oggetto della segnalazione asseverata e non potrebbero, quindi, incidere sulla legittimità o sull'agibilità della porzione di immobile oggetto di intervento.
La società contesta anche che il Comune sia intervenuto quando il termine per l'esercizio degli ordinari poteri inibitori sulla S.C.Ag. risultava ormai ampiamente decorso, affermando che, a causa del tempo trascorso tra la presentazione delle pratica e la comunicazione di verifica, gli effetti della Scag erano ormai consolidati e l'amministrazione avrebbe potuto intervenire esclusivamente mediante l'esercizio del potere di autotutela.
Prima di tutto, i giudici confermano il fatto che sulla porzione di fabbricato oggetto di interventi, per i quali è stata presentata la Sca, è interessata da un'istanza di condono pendente. Ne consegue - affermano i giudici - che la persistente mancata definizione della procedura di condono impedisce di ritenere accertata la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e, conseguentemente, il perfezionamento della Segnalazione certificata di agibilità.
«Per pacifica giurisprudenza, infatti - si legge nella pronuncia -, presupposto indispensabile ai fini della legittimità della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del Dpr n.380 del 2001 è che i manufatti siano conformi al titolo edilizio e alle norme urbanistico-edilizie in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, potenzialmente in contrasto con la tutela della pluralità d'interessi collettivi alla cui protezione la disciplina è preordinata».
Richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, i giudici ribadiscono che l'agibilità presuppone necessariamente la conformità urbanistico-edilizia delle opere realizzate, ed entrando nel merito del caso esaminato, rilevano che la non conformità ha impedito il perfezionamento della Scag, che sarebbe risultata non solo incompleta, ma, altresì, mancante di un requisito imprescindibile per la relativa validità ed efficacia.
«Correttamente, pertanto - conclude la sentenza -, il Comune, una volta accertata l'insussistenza del requisito della conformità urbanistico-edilizia dell'immobile di che trattasi, ha concluso il procedimento dichiarando improcedibile la Scag, senza incidere s un titolo consolidato e senza fare applicazione del potere di annullamento d'ufficio».
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