Scuola, concorso per docenti: ecco come cambia con la legge di Bilancio 2019

Addio al Fit, ossia al percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio. Se si vince il concorso nazionale, bandito in base ai posti effettivamente disponibili, si inizia l'anno di prova come docente. Terminato l'anno di prova, se la valutazione sul lavoro svolto è positiva, si viene assunti a tempo indeterminato. In pratica, resta in piedi solo il terzo anno del Fit, così come delineato da uno dei decreti attuativi della Buona scuola, ossia il DLgs 59 del 2017.

È questa la principale innovazione, sul fronte della selezione dei futuri insegnanti della scuola secondaria, introdotta dal disegno di legge di Bilancio 2019, attualmente al vaglio della Camera.

Il concorso e un anno di prova per l'immissione in ruolo

Dunque, salvo modifiche ulteriori che dovessero sopraggiungere prima della trasformazione in legge del Ddl, la strada maestra per insegnare nella scuola secondaria sarà il superamento del concorso pubblico nazionale, bandito con cadenza biennale, al quale seguirà un anno di prova come docente.

Il concorso servirà a coprire i posti che si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Sulla base della graduatoria di merito, scaturita dal concorso, i vincitori saranno ingaggiati in due successivi scaglioni annuali.

Come si accede al concorso

Per accedere al concorso le saranno saranno due. Potranno parteciparvi coloro che posseggono l'abilitazione per la specifica classe per la quale si intende concorrere. In alternativa servirà una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classe di concorso per la quale si concorre, unitamente ai 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, già previsti dal DLgs 59 del 2017.

«I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione - si legge nel Ddl - sono esentati dal conseguimento dei Cfu/Cfa di cui ai commi 1 e 2 (i 24 crediti formativi citati nda) quale titolo di accesso». Il superamento di tutte le prove, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti (7/10), costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale ci si candida.

Va ricordato che le modalità di acquisizione dei 24 crediti sono state definite con il Dm 616 del 10 agosto 2017. Le classi di concorso sono state revisionate nel 2017, per quelle di interesse per gli architetti si rimanda all'articolo pubblicato ad agosto 2017.

Si può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola 

Ciascun aspirante docente potrà candidarsi in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Dunque scelta la regione, si può concorrere al massimo per due classi di concorso, purché l'una abiliti all'insegnamento di una materia della scuola media e l'altra abiliti alla docenza per una materia della scuola superiore.

In altri termini, non sarà più possibile concorrere contemporaneamente - come prevede la normativa vigente - per più classi di concorso del medesimo ordine di scuola, tra quelle messe a concorso nella regione.

I dettagli del concorso sono demandati ad un futuro decreto del Miur

Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili (in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo).

Già è stabilito nel Ddl che saranno particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione.

Il decreto che stabilirà le regole del concorso, andrà anche a costituire una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione.

Il concorso si articolerà in tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, saranno scritte e poi ci sarà un esame orale. Una novità consiste nell'aver previsto che ciascuna prova si intenda superata con il conseguimento di un punteggio minimo di 7/10. Inoltre, la prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato non più su una specifica disciplina scelta dall'interessato, bensì su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso.

Le graduatorie comprenderanno solo i nomi dei vincitori, non degli idonei. E questa è un'altra importante novità.

Se la valutazione dell'anno di prova è negativa lo si può ripetere una sola volta

Se al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova la valutazione del docente sarà negativa, non potrà esserci l'immissione in ruolo. Il candidato risulterà comunque abilitato nella classe di concorso relativa alla materia insegnata e avrà la possibilità di ripetere l'anno di prova, ma per una sola volta.

In caso di valutazione finale positiva, il docente sarà cancellato da ogni altra eventuale graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, e sarà confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica dove avrà svolto il periodo di prova.

Salvo alcuni casi eccezionali, il docente sarà tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica presso la quale avrà svolto l'anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, almeno per i successivi quattro anni. 

Soppresso il concorso per docenti non abilitati

Viene soppresso il concorso in forma semplificata che il Dlgs 59 del 2017 riserva a docenti non abilitati, che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti all'indizione delle prove. Per tali soggetti si prevede ora, in sede di prima applicazione, una riserva del 10% dei posti nel concorso ordinario, al quale, inoltre, potranno partecipare per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno, anche senza il requisito relativo ai 24 crediti formativi specifici.

Il concorso 2018

Per quanto riguarda il concorso riservato a docenti già abilitati, svoltosi nel 2018, viene stabilito che, ai soggetti già avviati al percorso Fit nell'anno scolastico 2018/2019, continuino ad applicarsi le previsioni originarie, in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità - introdotta nel Ddl di Bilancio - di ripetere il percorso annuale per una sola volta (in caso di valutazione negativa). I vincitori del concorso del 2018 che non sono stati ancora avviati al percorso Fit, saranno ammessi al nuovo percorso annuale di formazione e prova per poi essere immessi in ruolo.

Il 50 per cento dei posti coperto con le graduatorie ad esaurimento

Riguardo alla fase transitoria, viene confermato quanto attualmente disposto dal DLgs 59/2017. In particolare, per coprire il 50 per cento dei posti che si libereranno ogni anno, si attingerà dalle graduatorie ad esaurimento (fino all'esaurimento delle stesse).

di Mariagrazia Barletta

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