Il Tar sul Salva-casa: cambio di destinazione d'uso senza PdC per interventi senza opere o di edilizia libera

di Mariagrazia Barletta

Il mutamento della destinazione d'uso di singole unità immobiliari non necessita di permesso di costruire se non comporta opere edilizie ma anche se si sostanzia in interventi di edilizia libera. In queste ipotesi, difatti, il cambio può essere effettuato previa Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o altro strumento di comunicazione.

Ad affermarlo è il Tar Salerno in una recentissima pronuncia che esamina i contenuti dell'articolo 23-ter del testo unico dell'edilizia (Dpr 380 del 2001) così come modificato dal cosiddetto "Salva-casa" (Dl 69 del 2024).

La sentenza analizza il caso di un cambio di destinazione d'uso di due locali annessi ad una residenza che da attività di tabaccaio e di salumeria tornavano alla originaria funzione di abitazione. Il mutamento d'uso avveniva dopo l'entrata in vigore del "Salva-casa".

I giudici spiegano che In virtù della recente modifica normativa apportata dal Dl casa sono «"sempre" ammessi i cambi di destinazione di una singola unità immobiliare tra le categorie funzionali "a" (residenziale) e "c" (commerciale) e viceversa». Nella sua formulazione attuale - viene precisato nella sentenza - l'art. 23 ter del Tue consenta di realizzare, all'interno della medesima unità immobiliare, a date condizioni, cambi di destinazione d'uso anche da commerciale a residenziale e viceversa, senza necessità di ottenere il permesso di costruire.

Dunque, le nuove disposizioni rendono illegittimo il provvedimento con cui il comune del Salernitano aveva intimato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi ritenendo necessario il titolo abilitativo del permesso di costruire.

Inoltre, i giudici ricordano anche che l'articolo 23-ter, così come riformulato dopo il Dl 69 del 2024, non contempla nemmeno la necessità del permesso di costruire quando il cambio di destinazione d'uso avviene mediante opere riconducibili all'ambito dell'edilizia libera.

La sentenza Tar Salerno 1198 del 2025

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