Appalti: tutte le innovazioni della legge «del fare»

Fino al 31 dicembre 2015 si potranno dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria facendo riferimento ai migliori 3 anni del quinquennio o ai migliori 5 dell'ultimo decennio. Si agevola la suddivisione degli appalti in lotti. Per gli appalti di lavori viene introdotto l'obbligo di corrispondere all'appaltatore un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Il prezzo più basso dovrà essere stimato al netto degli oneri della sicurezza e del costo del personale. Sono queste alcune delle novità in materia di appalti inserite nella legge di conversione del decreto «del fare» (legge 98/2013).

Requisiti per la partecipazione alle gare dei progettisti (art. 26, comma 2, lettera b)

Per gli affidamenti di incarichi di progettazione e per gli altri servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria viene prorogato di due anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, il termine entro cui è consentito di dimostrare i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Prezzo più basso al netto della sicurezza e del costo del personale (art. 32 comma 7 bis)

La stima del prezzo più basso subisce alcuni cambiamenti. Il prezzo più basso deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure per l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il costo del personale è valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Secondo la nuova disposizione, il costo del personale non figura più elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

Acquisizione della documentazione mediante la Banca dati dei contratti pubblici (art. 49 ter)

Viene previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 20 novembre 2013, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Anticipazione del 10% dell'importo contrattuale (art. 26 ter)

Un'importante novità, aggiunta in fase di conversione alla Camera, prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La norma introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

La norma, però, si applica ai soli contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente al 20 agosto 2013, purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

Trasparenza sui bandi (art. 26 comma 1)

Viene modificato il comma 418 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prorogando al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 in materia di procedimenti di scelta del contraente. Tali dati dovranno essere pubblicati insieme ai dati relativi al 2013.

Si tratta della proroga del sistema di trasparenza relativo alla scelta del contraente previsto dalla legge 190/2012, che obbliga le stazioni appaltanti a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture invia alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare le dovute informazioni.

Esclusione automatica delle offerte anomale (art. 26 comma 2 lettera c)

Viene prorogata di 2 anni la data entro cui le stazioni appaltanti possono continuare ad applicare le disposizioni riguardanti l'esclusione automatica delle offerte anomale per tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Tale data slitta dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015.

Suddivisione in lotti degli appalti (art. 26 bis)

Per agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, sono previsti una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture.

In particolare viene previsto che la stazione appaltante indichi nella determina a contrarre la motivazione della mancata suddivisione degli appalti in lotti funzionali. Viene così rafforzato l'articolo 2 comma 1 bis del Codice dei contratti che prevede, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Viene anche stabilito che, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui contratti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici garantisca il rispetto della tutela delle piccole e medie imprese, attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.

In merito alle comunicazioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori all'Osservatorio dei contratti pubblici per contratti di importo superiore a 50.000 euro, il comma 3 introduce, per i dati concernenti il contenuto dei bandi, la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti.

Sistema di garanzia globale di esecuzione prorogato al 2014 (art. 21)

Differito il termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cd. performance bond). L'entrata in funzione del sistema di garanzia globale, di cui alla parte II, titolo VI, capo II, del Regolamento di attuazione del codice dei Contratti (DPR 207/2010) - già prorogata di un anno - subisce un ulteriore slittamento al 30 giugno 2014.

Per il committente pubblico non si riduce il livello di garanzia: restano ferme le forme di garanzia già previste dal codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione, polizza decennale). 

di Mariagrazia Barletta architetto

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