Stato legittimo e rappresentazione di abusi nei titoli edilizi: la sentenza in controtendenza del Consiglio di Stato

Fermata la demolizione di un vano realizzato senza titolo ma rappresentato negli elaborati progettuali

di Mariagrazia Barletta

Un abuso edilizio non può essere considerato legittimo solo perché compare negli elaborati presentati a corredo dell'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio con cui si autorizzano modifiche allo stato di fatto successive e diverse dall'abuso stesso. In altre parole, lo stato legittimo non sussiste per gli abusi realizzati nel passato seppure rappresentati negli elaborati progettuali presentati per l'ottenimento di un titolo edilizio riguardante opere diverse dall'abuso stesso. Questo finora ha detto la giurisprudenza dopo le modifiche introdotte dal cosiddetto "Salva-casa" alla definizione di stato legittimo, con pronunce ( si veda l'articolo dello scorso 10 giugno) che hanno smantellato le interpretazioni delle linee di indirizzo al "Salva casa" emanate dal ministero delle Infrastrutture.

Ora una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7992 del 13 ottobre) va in controtendenza: ferma la demolizione di un vano realizzato senza titolo, o meglio mai assentito espressamente dalla Pa, ma rappresentato negli elaborati progettuali presentati a corredo di un permesso di costruire con cui erano stati autorizzati lavori per la ristrutturazione e il cambio d'uso dell'immobile.

Oggetto della sentenza è l'appello di una cittadina che ha ricevuto ordinanze di demolizione per diverse opere: un vano cucina di 46 mq con annessi servizi, tre vani deposito di cui uno copertura in legno e l'altro con pannelli coibentati, una struttura in legno e cannucciato, realizzati in un immobile a destinazione commerciale in provincia di Lecce.

La titolare dell'esercizio dà esecuzione all'ordinanza di demolizione dei depositi e della copertura in legno e cannucciato, ma non procede alla demolizione del vano cucina in quanto ritiene che la sua costruzione sia stata legittimata con l'ottenimento del permesso di costruire rilasciato nel 2024. La titolare provvede allora alla demolizione di tutte le opere abusive, ma non del blocco cucina. Il Comune dichiara che il permesso di costruire non aveva «assentito alcuna nuova costruzione bensì la ristrutturazione dell'edificio preesistente nello "stato legittimo"», rappresentato falsamente negli elaborati grafici, sempre secondo l'amministrazione.

Il Consiglio di Stato constata che il vano cucina appare conforme a quello assentito e realizzato in forza di permesso di costruire presentato nel 2024 per cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione dell'immobile, come risulta dagli elaborati di progetto allegati alla pratica. Rilasciando il permesso di costruire - afferma il Consiglio di Stato - si approvano «espressamente le tavole allegate dalla cui disamina - si legge nella pronuncia - emerge chiaramente la presenza del vano cucina da ritenersi evidentemente autorizzato dal medesimo permesso».

In aiuto alla titolare dell'esercizio commerciale arriva - affermano i giudici - anche l'invocato art. 9 bis , comma 1 bis , del Dpr 380/2001. Inoltre, l'amministrazione comunale sia nell'ordinanza di demolizione sia nella relazione istruttoria del 30 maggio 2025 depositata a seguito dell'ordinanza collegiale, sostanzialmente riconosce che il titolo edilizio rilasciato con il menzionato permesso di costruire descrive e quindi include anche la realizzazione del blocco cucina.

Secondo il Comune, invece, il permesso di costruire rilasciato non può ritenersi legittimo o legittimante nuove costruzioni per presunta "falsa rappresentazione" della consistenza del fabbricato oggetto, all'epoca, di intervento. Dalla cartografia - secondo il Comune - il blocco cucina non esisteva e nessun titolo edilizio ne aveva autorizzato la costruzione.

Nonostante ciò secondo il Consiglio di Stato l'amministrazione comunale con l'impugnata ordinanza ha ordinato la demolizione di un manufatto (il vano cucina) che era stato in precedenza autorizzato con il permesso di costruire, pur riconoscendo un " vizio " di detto provvedimento autorizzatorio per asserita "falsa attestazione" / "falsa rappresentazione e prospettazione" della consistenza dello stato dei luoghi, senza tuttavia aver provveduto al previo doveroso annullamento in autotutela del titolo legittimante (i.e. permesso di costruire).

Con queste conclusioni i giudici accolgono l'appello riformando la sentenza del Tar.

LA SENTENZA 7992 DEL 2025

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