Che caratteristiche deve avere una pergotenda affinché possa essere classificata come intervento di edilizia libera? Le distinzioni tra manufatti che necessitano di un titolo abilitativo e altri che, invece, possono essere realizzati senza non è sempre così facile perché la linea di confine la tracciano i giudici a colpi di sentenze.
La giurisprudenza non sempre ha dato risposte univoche, e nemmeno il "glossario dell'edilizia libera" del 2018 aveva spazzato via tutti i dubbi, ma nelle ultime pronunce si possono rintracciare degli orientamenti consolidati, assorbiti anche dal "salva casa", che aiutano i professionisti a capire meglio come rispondere alle richieste dei committenti senza commettere errori.
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Pergotenda
Innanzitutto, la definizione di pergotenda non è contenuta nel glossario dell'edilizia libera e nemmeno nel regolamento edilizio tipo-nazionale. E, la differenza tra tettoia e pergotenda in alcuni casi si fa molto sottile.
Secondo la giurusprudenza, le pergotende sono tali se consistenti in tende o coperture leggere e retrattili, o meglio l'opera principale deve essere costituita dalla tenda quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno deve svolgere una funzione meramente accessoria e servente, necessaria al sostegno e all'estensione della tenda.
La struttura deve essere priva di autonoma rilevanza edilizia. Il sostegno della tenda deve consistere, dunque, in elementi leggeri di sezione esigua. Non tutte le sentenze danno rilievo all'infissione stabile al suolo che - leggendo le ultime pronunce - sembrerebbe superata con il "salva-casa" (si veda il paragrafo successivo).
Un'opera, inoltre, è qualificabile come pergotenda «se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile» (sentenza Consiglio di Stato n. 5828/2025).
Tipicamente la struttura di una pergotenda è, dunque, leggera, ed è diretta a soddisfare esigenze che risultano funzionali solo a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, in quanto tali strutture sono essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Cosa ha previsto il "Salva casa"
Va ricordato che il Dl 69/2024 ha modificato l'art. 6 del Tu n. 380 del 2001 inserendo al comma 1 la lettera b-ter), che include fra gli interventi di edilizia libera «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera», precisando che «In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».
La norma traduce in diritto le acquisizioni più recenti della giurisprudenza prevalente e, nel definire il perimetro degli interventi di edilizia libera, sembra non ritenere rilevante il fatto che le pergole siano più o meno stabilmente infisse al suolo.
Quando occorre il permesso di costruire
Le pergotende non necessitano di permesso di costruire quando sono realmente tali, non realizzano uno spazio chiuso stabile e non costituiscono nuove volumetrie edificabili. (v. Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2026, n. 1256). Dunque, anche se composta da elementi singolarmente "leggeri", la pergotenda realizza uno spazio di nuova costruzione, che richiede il permesso di costruire, se dà vita ad uno spazio chiuso e stabile, idoneo a creare nuovo volume e a mutare la destinazione d'uso dell'area esterna (Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2025, n. 5828; Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9470, Cons. Stato, sez. V, n. 4234/2026).
Inoltre, la pergotenda chiusa da teli retrattili non costituisce ampliamento edilizio e non richiede il permesso di costruire (sentenza del Consiglio di Stato 7039 del 23 settembre 2026), in quanto l'effettiva e rapida amovibilità delle opere - secondo i giudici - costituisce indice sintomatico della loro natura accessoria e precaria e contrasta con la qualificazione comunale in termini di stabile ampliamento edilizio.
Come accennato, inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la pergotenda costituisce un intervento rientrante nell'attività edilizia libera quando la funzione principale dell'opera è svolta dalla tenda e non dalla struttura di sostegno, la quale assume carattere meramente accessorio.
Un'altra caratteristica che la pergotenda deve rispettare per entrare nel "regno" degli interventi di edilizia libera è quella di avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione (Cassazione sentenza 29638 del 2025). La stessa sentenza - post "salva casa" - ritiene che le pergole, per rientrare nel novero dell'edilizia libera, debbano essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari. Le pergole rientrano nell'edilizia libera - afferma la Cassazione - anche se hanno strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.
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