Tettoia o pergotenda, i confini disegnati dalla Cassazione

La pronuncia distingue i casi che richiedono il permesso di costruire da quelli che, invece, ricadono negli interventi di edilizia libera alla luce del "salva-casa"

di Mariagrazia Barletta

La tettoia, di dimensioni importanti, realizzata come prolungamento dell'edificio, stabile, in quanto sorretta da tubolari in ferro, impatta sul piano edilizio e non può essere considerata elemento di arredo o pertinenziale. Come tale, fa parte degli interventi di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire. 

Ad affermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione (III sezione penale, n. 274 del 2026) che ricorda quali sono le differenza tra una pergotenda e una tettoia e quando occorre munirsi di titolo abilitativo.

La sentenza ricorda che la tettoia aperta su tre lati richiede il permesso di costruire, differenziandosi per consistenza strutturale e morfologica, da strutture aperte e removibili, quali le pergotende. Le tettoie - ricorda la pronuncia - alterano la sagoma dell'edificio e richiedono il permesso di costruire. La giurisprudenza ha già chiarito che le strutture formate da montanti connessi in alto da elementi orizzontali, aperte sui lati (ad esclusione di quello addossato al muro dell'edificio), se coperte superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, sono tettoie (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2018 , n. 5008) e come tali non rientrano nelle attività di edilizia libera.

La sentenza 274 del 2026 traccia il confine tra tettoia e pergotenda, fondamentale per capire se l'intervento rientra tra quelli di edilizia libera o se, invece, occorre munirsi di permesso di costruire. E lo fa a partire dalle novità introdotte dal "salva-casa" che ha aggiunto una nuova voce all'elenco di opere in edilizia libera (articolo 6, lettera b-ter). Va ricordato che non sempre ciò che è edilizia libera è esente dalla richiesta del titolo abilitativo perché, come è specificato nel Tu, anche per tali interventi restano ferme le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e vanno comunque rispettate le normative di settore: le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per gli indirizzi recenti della giurisprudenza sul titolo edilizio richiesto per le tettoie si veda anche:
- La tettoia chiusa da vetrate e attrezzata non gode delle semplificazioni delle Vepa e non è edilizia libera
- La tettoia non smontabile è "nuova costruzione" e richiede il permesso di costruire

Dunque, una pergotenda rientra nel perimetro delle attività in edilizia libera se vengono rispettate cinque condizioni, ossia l'opera:

  • deve essere funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; 
  • deve essere strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;
  • deve essere addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera; 
  • non deve determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
  • deve avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente, armonizzandosi alle preesistenti linee architettoniche. 

La mancanza anche solo di una di tali condizioni fa sì che l'opera non possa essere considerata una pergotenda e, di conseguenza, non possa rientrare nel novero degli interventi di edilizia libera. 

La struttura, dunque, oggetto della sentenza: una tettoia realizzata su lastrico solare, su superficie di circa 93 mq., alta circa 2,20 metri, con struttura portante costituita da tubolari in ferro, applicati su piastre metalliche e avente copertura di una sola falda inclinata, munita di pluviale, rientra tra gli "interventi di nuova costruzione" e richiede il rilascio del permesso di costruire.

La pronuncia ribadisce anche che non costituiscono pergotenda (di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-ter del Dpr 380 del 2001, come integrato dal "salva-casa"), non solo le tettoie come quella esaminata, ma anche «i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un'attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, la cui installazione integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione».

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