Dl Semplificazioni e rigenerazione urbana: usi temporanei in un nuovo articolo del Tu Edilizia

«L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate». È questa una delle previsioni inserite nel Testo unico dell'Edilizia con l'obiettivo di agevolare l'utilizzo temporaneo di immobili da dismettere o in via di dismissione e in attesa di una funzione definitiva. Inoltre, «il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico».

L'ingresso nel Dpr 380 del 2001 delle nuove disposizioni sugli usi temporanei si deve al decreto Semplificazioni, o meglio ad un emendamento al Ddl di conversione, approvato al Senato lo scorso venerdì, con l'intento di facilitare gli usi temporanei, ossia quelle pratiche virtuose, che si stanno sempre più diffondendo, legate all'attivazione di processi di rigenerazione urbana e di riqualificazione di aree urbane degradate. Attività che possono avere un importante ruolo per lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

Va detto che i contenuti della legge di conversione del Dl Semplificazioni possono ritenersi ormai definitivi: il decreto è al giro di boa (deve essere esaminato alla Camera), ma non dovrebbe esserci più tempo per ulteriori modifiche, in quanto la conversione va attuata entro il 15 settembre.

Aggiornamento del 15 settembre
La legge di conversione del Dl Semplificazioni è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 settembre (è in vigore da oggi).
»» IL TESTO COORDINATO

Per approfondire si veda anche:
• Dl Semplificazioni: le modifiche (definitive) al Tu Edilizia

IL TESTO A FRONTE con le modifiche apportate al Tu Edilizia

L'uso temporaneo - viene precisato nel nuovo articolo 23-quater del Tu - può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi di rigenerazione e di valorizzazione di immobili ed aree urbane.

Il nuovo articolo del Tu stabilisce alcuni paletti per gli usi temporanei, spetta poi al singolo consiglio comunale individuare i criteri e gli indirizzi che la giunta comunale deve seguire per dare attuazione alle nuove disposizioni dell'articolo 23-quater e approvare lo schema di convenzione che regola gli usi temporanei.

I contenuti della convenzione sono in parte fissati dalla legge. La convenzione dovrà, più nel dettaglio, regolare:

  • la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
  • le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
  • le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
  • le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

Viene inoltre stabilito che se l'uso temporaneo riguarda immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore deve essere  individuato mediante procedure di evidenza pubblica.

La pratica virtuosa degli usi temporanei viene agevolata, in quanto si stabilisce che essa non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. Non solo: la stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute. Infine, «il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico».

Gli interventi, devono poter essere reversibili. Aspetto questo che deve essere anch'esso regolato dalla specifica convenzione.

Leggi regionali potranno introdurre disposizioni di maggiore dettaglio.

di Mariagrazia Barletta

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