La procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'articolo 36-bis del testo unico dell'Edilizia è attivabile anche in caso di assenza di abusi.
Il chiarimento arriva in Commissione Ambiente alla Camera dal sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, Tullio Ferrante in risposta ad un'interrogazione presentata da Marco Simiani (Pd - Idp).
Più nel dettaglio, la questione riguarda il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge cosiddetto "salva-casa", secondo cui il procedimento di compatibilità paesaggistica introdotto dallo stesso Dl nell'ambito dell'accertamento di conformità in sanatoria semplificato (ex art. 36-bis) si applica anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica.
Sentito anche il ministero della Cultura, il sottosegretario chiarisce che quella disposizione «nasce per risolvere una situazione di stallo che ha interessato migliaia di immobili per decenni». «Storicamente, - spiega Ferrante - molti comuni hanno rilasciato titoli abilitativi (licenze, concessioni o permessi) in zone vincolate senza aver preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza».
«Questo errore - prosegue il sottosegretario - , pur essendo imputabile esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, ricadeva sul cittadino: il titolo edilizio risultava infatti « viziato » e l'opera, seppur conforme al progetto approvato, era formalmente priva di legittimità paesaggistica, risultando di fatto incommerciabile o soggetta a rischio di annullamento».
Ecco, quindi, che il comma 4-bis su cui si concentra l'interrogazione parlamentare - viene chiarito - «mira, dunque, a tutelare l'affidamento del privato che ha agito sulla base di un provvedimento espresso del Comune, sanando non necessariamente un "abuso edilizio" materiale (l'opera è conforme al titolo), ma un "vizio procedurale" dell'amministrazione».
In definitiva: «È possibile attivare la procedura di sanatoria anche in assenza di un abuso edilizio "in senso stretto". Ciò in quanto, il comma 4-bis opera una vera e propria estensione sostanziale della disciplina della sanatoria. Essa permette di superare il rigido divieto contenuto nell'articolo 167 del Codice dei Beni Culturali, che impedirebbe di sanare "ora per allora" opere che abbiano creato volume o superficie»
«Poiché l'intervento è antecedente all'11 maggio 2006, il legislatore consente di recuperare quel parere mancante, sanante il titolo originario. È corretto rilevare che non vi sia un abuso edilizio materiale (poiché l'opera rispecchia il titolo), ma esiste un abuso paesaggistico formale. La norma del Salva Casa utilizza lo strumento procedurale dell'articolo 36-bis (l'accertamento di conformità semplificato) come veicolo per regolarizzare questa specifica anomalia».
di Mariagrazia Barletta
La risposta al question time
Il quesito posto in Commissione Ambiente della Camera
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