L'accertamento di conformità introdotto dal "salva casa", attivabile in caso di parziali difformità o variazioni essenziali (art. 36-bis del Testo unico dell'Edilizia), ha dei limiti di applicazione, a ricordarlo è il Tar Sicilia - Catania con la recente sentenza 1059 del 2026.
Il Tar analizza il caso di una richiesta di sanatoria per regolarizzare una chiusura vetrata e un muro laterale di una veranda già assentita. L'istanza comprendeva un accertamento di compatibilità paesaggistica, sui cui la soprintendenza si era espressa con un diniego, ritenendo che le opere realizzate avessero determinato la creazione di volumetrie e superfici. L'abuso era stato commesso in un'area soggetta a inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 42 del 2004 e del Piano territoriale paesaggistico.
Secondo le note dell'amministrazione comunale l'intervento incriminato avrebbe «determinato la trasformazione di una tettoia aperta, assentita per finalità di prevenzione delle effrazioni, in un volume chiuso di circa 192,50 metri cubi, destinato ad attività di ristorazione e ricettiva, con creazione di volumetria e superficie utile in area soggetta a vincolo»
Il Tribunale rileva che l'applicazione dell'articolo 36-bis del Dpr 380 del 2001 in area soggetta a un divieto assoluto di edificazione resta preclusa e ciò per due ragioni fondamentali: il mancato rispetto del requisito della conformità urbanistica e l'impossibilità logica di un giudizio di compatibilità paesaggistica favorevole.
«La sanatoria ex art. 36-bis, infatti - proseguono i giudici amministrativi -, può essere ottenuta solo se l'intervento "risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda" e un vincolo di inedificabilità assoluta, imposto per ragioni paesaggistiche, costituisce parte integrante della "disciplina urbanistica" del territorio, vietando "in toto" qualsiasi nuova edificazione».
«Anche prima dell'introduzione dell'art. 36-bis, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta impedisce la regolarizzazione degli abusi edilizi, proprio perché rende impossibile soddisfare il requisito della conformità agli strumenti urbanistici», prosegue il Tar.
Nella sentenza viene anche ricordato che Il comma 4 dell'art. 36-bis «ha introdotto una significativa novità, consentendo all'autorità preposta alla tutela del vincolo di esprimere un parere sulla compatibilità paesaggistica anche per abusi "primari", cioè per gli illeciti che hanno comportato la creazione di nuovi volumi o superfici. La disposizione supera, quindi, la preclusione automatica che l'art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 imponeva per la sanatoria paesaggistica di tali abusi».
«Tuttavia - concludono i giudici -, questa innovazione non rende sanabile un'opera realizzata in spregio ad un divieto assoluto di edificazione, in quanto il vincolo di inedificabilità assoluta preclude ogni valutazione di compatibilità, già compiuta a monte dal soggetto pianificatore, con la conseguenza che l'autorità paesaggistica non può far altro che prendere atto dell'esistenza del divieto assoluto di edificazione».
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