È illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità in sanatoria se non è preceduto dal preavviso di rigetto in cui il Comune spiega i motivi del no. Anche nei procedimenti di sanatoria l'amministrazione è obbligata a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in modo che l'interessato possa avere un contradditorio e provare a superare i motivi che impedirebbero la regolarizzazione degli abusi.
Lo afferma il Tar Campania - Napoli (sentenza 4920 del 2026) pronunciatosi sul ricorso presentato dalle proprietarie e dalla società affittuaria di un'enoteca con funzione anche di wine-bar. I ricorrenti si erano visti negare da un comune campano l'istanza di sanatoria semplificata (articolo 36-bis del testo unico dell'edilizia).
Il riferimento è all'accertamento di conformità introdotto dal Dl "salva casa" che prevede una doppia conformità attenuata, consentendo l'accesso alla sanatoria agli interventi, realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia, conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
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I fatti
La domanda di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti tentava di sanare: le parziali difformità al piano interrato, consistenti nella modifica di destinazione d'uso dei locali da deposito ad attività di somministrazione di cibi e bevande; la presenza di varchi in muratura portante di dimensioni inferiori rispetto a quanto assentito precedentemente con la Scia; infine, l'altezza (insufficiente) dei locali al piano interrato.
La domanda non viene accolta dal Comune. I motivi del diniego, però, non vengono comunicati agli interessati.
Obbligatori il preavviso di rigetto e il contraddittorio
Per quanto riguarda il diniego della sanatoria, prima di bocciare l'istanza, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati i motivi che ostacolavano l'accoglimento dell'istanza, emanando un preavviso di rigetto. Questo per «promuovere - si legge nella sentenza - un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva».
L'amministrazione - affermano i giudici - non può negare la domanda di sanatoria senza prima comunicare i motivi che impediscono l'accoglimento dell'istanza: prima dell'adozione del provvedimento di diniego deve esserci un confronto tra l'amministrazione procedente e il richiedente. Al concludersi dell'iter istruttorio, ma prima del diniego ufficiale, chi presenta la pratica di accertamento di conformità in sanatoria ha diritto di avere un contraddittorio con l'amministrazione per provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli che non consentirebbero l'accoglimento della domanda.
La mancanza della comunicazione dei motivi ostativi preclude all'interessato la piena partecipazione al procedimento e la possibilità di un apporto collaborativo che potrebbe anche condurre a superare il diniego. Dunque, anche ai procedimenti di sanatoria si applica l'istituto del preavviso di rigetto sancito dall'articolo 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990).
Preclusa la possibilità di trovare un'altra strada per conformare lo stato di fatto
Non avendo comunicato agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, l'amministrazione ha anche precluso agli interessati la possibilità, prevista dalla sanatoria con doppia conformità semplificata introdotta dal Dl "salva casa", che vengano individuate eventuali opere da rimuovere per conformare l'istanza alla disciplina vigente consentendo la sanatoria delle opere residue.
L'articolo 36-bis che disciplina l'accertamento di conformità semplificato, infatti, stabilisce che, in sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria, lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla rimozione delle opere che non possono essere sanate e alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza.
«L'amministrazione - si legge nella pronuncia - ha omesso di verificare in contraddittorio con la parte la percorribilità di soluzioni alternative rispetto al rigetto integrale dell'istanza in questione, con pregiudizio, si ribadisce, delle istanze di partecipazione procedimentale a fini collaborativi e difensivi della parte interessata, oltre che deflattivi del contenzioso».
Il diniego impugnato è annullato
Il ricorso è accolto in parte (viene bocciata la difesa dei ricorrenti su un cambio di destinazione d'uso dei locali interrati), con conseguente annullamento del diniego di sanatoria impugnato. Il Comune dovrà conformarsi alla pronuncia rivalutando la richiesta di sanatoria, ma questo non salva automaticamente i ricorrenti dall'eventuale ripristino dello stato dei luoghi. «L'esito di reiezione dell'impugnativa proposta avverso tale atto - concludono i giudici - è del tutto inidoneo a condizionare, in modo diretto o indiretto, le valutazioni sulla predetta istanza che il Comune dovrà, comunque, porre in essere, alla stregua delle coordinate conformative della presente sentenza, anche subordinando l'esecuzione della demolizione all'esito dell'istanza di sanatoria».
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