Il permesso di Costruire convenzionato entra nel TU edilizia

il nuovo istituto dovrà servire per favorire il recupero mediante azioni amministrative più snelle

Il Decreto Sblocca Italia (decreto 133/2014) introduce il Permesso di costruire convenzionato: un istituto nuovo per alcune Regioni e già impiegato in altre, è il caso, ad esempio, della Lombardia che lo ha introdotto già da tempo come strumento di attuazione delle previsioni del Piano regolatore generale. Lo scopo è semplificare le modalità di intervento nei centri storici e favorire il recupero mediante azioni amministrative più snelle.

Con lo Sblocca Italia il Permesso di costruire convenzionato entra nella normativa statale. Ad introdurlo è il nuovo articolo 28-bis aggiunto al testo unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). Si tratta di un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora «le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del comune, con una modalità semplificata».

Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali. A questi sono collegati gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire. Quanto al termine di validità, questo può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti nella convenzione. 

Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti.

Nel caso, inoltre, la convenzione abbia ad oggetto opere di urbanizzazione, resta invariato quanto dispone il Codice dei contratti sulle opere di urbanizzazione a scomputo (articolo 32, comma 1, lettera g, del Codice).

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